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Agevolazioni Fiscali per Persone Fisiche
Il soggetto erogante liberalità in denaro, fatte tramite banca o ufficio postale o con uso di carte di credito
o assegni circolari o assegni bancari, in qualità di soggetto d’imposta sul reddito delle persone fisiche può
scegliere di avvalersi alternativamente delle seguenti normative:
- Art. 15, comma 1, lett. I bis, del T.U.I.R.
Il citato articolo permette di detrarre dalla propria imposta lorda
il 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a € 2.065,83 (max € 392,35)
- Art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
Il comma 1 del citato
articolo dispone che "Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta
sul reddito delle società in favore di associazioni di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10, commi 1,8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, [...], sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima
di 70.000 euro annui".
Il comma 2 dello stesso articolo dispone che "costituisce in ogni caso presupposto per le applicazioni delle disposizioni di cui
al comma 1 la tenuta da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura
di esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria".
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